Deposito situazione patrimoniale consorzi e contratti di rete

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Deposito bilanciI consorzi e i contratti di rete di imprese con soggettività giuridica sono tenuti a depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese la situazione patrimoniale redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni entro il 1° marzo 2021, cioè entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Per il deposito della situazione patrimoniale è prevista la presentazione del file XBRL, che potrà essere redatto utilizzando lo schema di tassonomia previsto per i bilanci di esercizio in forma ordinaria, abbreviata o micro, analogamente a quanto previsto per le società di capitali. L’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 del medesimo Codice in forza del richiamo letterale contenuto nell’articolo 2615-bis alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
L’adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell’elenco dei consorziati.
Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono, ai sensi dell’art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
Le stesse diposizioni valgono anche per i consorzi per l’internazionalizzazione, di cui all’art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.
L’adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta l’imposta di bollo virtuale di € 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a € 62,70.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180.

Guida Nazionale deposito Bilanci 2021 (⇓)