Decertificazione

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DECERTIFICAZIONE

Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l’art.15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n.183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita 2012)”, che ha modificato alcune norme in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive contenute nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445″. Le modifiche introdotte sono dirette a consentire la “decertificazione” nei rapporti tra la PA e i privati, mediante l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.

Rilascio di certificati da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’ente camerale puo’ rilasciare certificati solo se questi devono essere prodotti a soggetti privati (ad es. banche, imprese, ecc.). Nei rapporti con gli organi delle PA ed i gestori di pubblici servizi, invece, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà. Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le PA ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre PA perché ciò comporta la violazione dei doveri d’ufficio. ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74 c. 2, del D.P.R. 445/2000. 

Attività di controllo delle PA
La legge 183/2011 ha anche disciplinato le modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni verificano il contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Per adempiere alle nuove norme il sistema delle Camere di Commercio ha creato un servizio centralizzato, tramite il portale http://verifichepa.infocamere.it , (al quale occorre abilitarsi previa iscrizione iniziale all’indice delle Pubbliche Amministrazioni-IPA). Tale servizio consente a tutte le PA di controllare direttamente ed in tempo reale la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro Imprese. In particolare permette agli utenti abilitati di ottenere: a) il documento di verifica autocertificazioni; b) gli elenchi di Pec società.

La Camera di Commercio di Latina, ha adottato le seguenti misure organizzative:

Ufficio responsabile: Ufficio unico controlli-Area Anagrafica.
Termini di risposta: giorni 30 dalla richiesta.
Rilascio documenti: visure

Dati da verificare Ente Richiedente Modalita’ di verifica
Dati (escluso antimafia) contenuti nelle visure camerali PA e privati gestori di pubblici servizi Tramite il portale
http://verifichepa.infocamere.it
Documentazione antimafia PA e privati gestori di pubblici servizi Dal 13 febbraio 2013 la richiesta puo’ essere presentata esclusivamente alla prefettura competente
Dati in possesso della Camera di Commercio di Latina non pubblicati nelle visure camerali PA e privati gestori di pubblici servizi area.anagrafica@legamail.it

Si precisa che le specifiche richieste di controllo rivolte alla Camera di Commercio di Latina devono pervenire all’Ufficio Unico Controlli, con nota sottoscritta dal dirigente di settore o dal responsabile del procedimento, tramite:

– posta elettronica certificata all’indirizzo: area.anagrafica@legalmail.it

Si evidenzia che il Ministero della Pubblica Amministrazione, in risposta ad apposito quesito, ha chiarito che i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui all’art.40 del DPR n.445/2000, “solo nei rapporti con l’utenza e nei rapporti tra loro”. Al di fuori di tali casi, quindi, i gestori di pubblici servizi possono accettare i certificati con la dicitura inserita in ossequio alla norma di cui alla Legge n.183, del 2011, in quanto operano a tutti gli effetti quali soggetti privati.

Per informazioni:
Call center Portale Verifichepa
Per informazioni e assistenza tecnica sull’accreditamento e l’accesso ai servizi del portale
Tel. 06 64892900 (lun-ven 9.00-17.00)

Ufficio Unico Controlli
Tel. 0773 672235 – 672288 ufficio.controlli@lt.camcom.it

Modulistica e documentazione: