Consorzi con attività esterna & contratti di rete.-Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio

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indexEntro il 28 febbraio 2018, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017.
Per “situazione patrimoniale”, così definita nel Codice civile, si intende equivalente a quella del bilancio delle società di cui all’art.2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell’articolo 2615-bis C.C. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
L’adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell’elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia “2016-11-14” o la nuova tassonomia “2017-07-06”.
Si ricorda che la versione di tassonomia 2017-07-06, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2017, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14.
Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono, ai sensi dell’art.13, commi 34 e 35, del D.L. n.269/2003, convertito dalla Legge n.326/2003, redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
Le stesse disposizioni valgono anche per i consorzi per l’internazionalizzazione, di cui all’art.42 del D.L. n.83/2012, convertito dalla Legge n.134/2012.
L’adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta l’imposta di bollo virtuale di € 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a € 62,70.
Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2, dell’art.2630 C.C., come modificato dalla Legge 11 novembre 2011 n.180.
Secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell’art.3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla Legge n. 33/2009, se il contratto di rete prevede l’istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.
Nel caso la Rete sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso l’ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.
Nel caso, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell’impresa di riferimento, presso l’ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell’impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.
La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.