Organismo non più operante presso l’Ente, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, che ha abrogato la competenza delle Camere di Commercio originariamente prevista dall’art.2, comma 2, lett. i) della L.n.580/1993 relativa alla possibilità di promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.
Inoltre, ai sensi dell’art.37 del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n.206/2005 gli Enti Camerali non figurano più tra gli organismi legittimati a promuovere l’azione inibitoria nei confronti dei professionisti o delle associazione dei professionisti che utilizzano o raccomandano di utilizzare nei rapporti con i consumatori condizioni contrattuali delle quali sia accertata l’abusività ai sensi della normativa sui diritti del consumatore.
Ai sensi dell’art.37 bis del Codice del Consumo di cui al D.Lgs.n.206/2005, è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’organismo competente a dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari
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Annalisa Di Giulio Tel. 0773 672278 annalisa.digiulio@frlt.camcom.it