Commercio di cose antiche e usate.-Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere

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Cose anticheL’art. 126 del TULPS condizionava l’esercizio del commercio di cose antiche o usate ad dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza.
L’art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall’art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Il commercio di cose antiche o usate non è quindi soggetto a comunicazione al SUAP.
Il Consiglio di Stato, con parere espresso dall’Adunanza del 14 febbraio 2018, ha però ritenuto che sia ancora obbligatorio tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente, previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S.
Solo per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste l’obbligo neppure della tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all’art. 128 del T.U.

Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza – Circolare 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS (⇓)
Consiglio di Stato – Adunanza del 14 febbraio 2018 – Permanere dell’obbligo di tenuta del registro previsto da art. 128 T.U.L.P.S. (⇓)