Quanto pagare

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Diritto annuale cameraleIl Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, determina ed eventualmente aggiorna, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite l’Unione Italiane delle Camere di Commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il diritto annuale da versare alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte e/o annotate nel Registro delle Imprese ed al REA.

L’articolo 18 della L.580/93, così come modificato decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 afferma che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

Diritto Annuale 2020, 2021 e 2022: confermati gli stessi importi del 2019 a parità di fatturato (D.M. 12 marzo 2020)

Imprese tenute al pagamento del tributo sulla base del fatturato

Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l’esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo, realizzato nell’anno precedente , si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall’impresa, sull’importo così determinato va applicata la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% prevista dal Decreto Ministeriale del 12 marzo 2020.
IN CASO DI EVENTUALI UNITA’ LOCALI: all’importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell’importo base del primo scaglione di fatturato.
☛ Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato
Scaglioni di fatturato
TABELLA PER SCAGLIONI ED ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO
– Società in nome collettivo
– Società in accomandita semplice
– Società di capitali
– Società cooperative
– Società di mutuo soccorso
– Consorzi con attività esterna
– Enti economici pubblici e privati
– Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
  • GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico
  • altre imprese iscritte nella sez ordinaria
Da Euro
Ad Euro
Aliquote %
0
100.000
€ 200 (misura fissa)
Oltre 100.000
250.000
0,015%
Oltre 250.000
500.000
0,013%
Oltre 500.000
1.000.000
0,010%
Oltre 1.000.000
10.000.000
0,009%
Oltre 10.000.000
35.000.000
0,005%
Oltre 35.000.000
50.000.000
0,003%
Oltre 50.000.000
0,001(fino ad un massimo di € 40.000)

Imprese tenute al pagamento del tributo in misura fissa

Le ditte individuali sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa, diversa a seconda della sezione di iscrizione. Di seguito viene indicato l’importo dovuto dalle imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria e dai soggetti iscritti nella sezione speciale.
Tipo di Impresa iscritta nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese:
diritto annuale 2020/2021/2022
PER LA SEDE LEGALE
Per ogni Unità Locale o sede secondaria
Ditte individuali € 120,00 € 24,00
Tipo di Impresa/soggetto iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese
diritto annuale 2020/2021/2022
Sede legale
Importo dovuto
Importo dovuto da ciascuna
Unità Locale o sede secondaria
Imprese individuali
(agricoltori, artigiani, piccoli imprenditori, etc.)
€ 52,80 (da arrotondare) € 10,56 (da arrotondare)
Società semplici agricole
€ 60,00 € 12,00
Società semplici non agricole
€ 120,00 € 24,00
Società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n.96/2001
€ 120,00 € 24,00
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria
€ 66,00
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso

€ 18,00

Si evidenzia che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del MISE n. 19230/09, applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50€ e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per eventuali Unità Locali ubicate nella medesima provincia).
Occorre prestare particolare attenzione alla determinazione globale del diritto da corrispondere a ciascuna provincia, a tal proposito si può consultare la nota n.19230, del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico contenente le indicazioni precise in materia di arrotondamenti.
Per agevolare i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale è disponibile è disponibile il nuovo sito tematico e di calcolo e raggiungibile dal link http://dirittoannuale.camcom.it .
Attraverso questo portale sarà possibile effettuare  il calcolo del tributo dovuto e la predisposizione del modello F24,  procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2017 anche tramite la piattaforma PAGO PA.

 

Le società semplici e le società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96 (società fra avvocati) sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, mentre le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa (diverso però a seconda della sezione di iscrizione). Il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito per le società semplici e le società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96 (società tra avvocati) un regime transitorio, pertanto anche quest’anno pagheranno ancora un importo fisso, come indicato nella tabella soprastante.

 

Fatturato ed arrotondamenti

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotati nella sezione speciale, versano, per la sede legale, un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente – per quest’anno per le società semplici e le società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96 (società fra avvocati) è previsto ancora il pagamento di un importo fisso (regime transitorio). L’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella riportata nelle informative. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. Le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto così determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro; le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all’importo determinato per la sede, l’importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L’importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro, secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare l’importo complessivamente determinato deve essere ridotto del 40%, qualora l’impresa debba pagare un importo in base al fatturato, tale riduzione non si opera nel caso delle imprese individuali giacché l’importo è stato già ridotto del 40%. In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, l’importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. Per l’individuazione dei righi del modello IRAP 2011 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2011 la Circolare di riferimento è la n.19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.

Il fatturato, la cui definizione è prevista dall’art.1, comma 1, lettera f) del D.M. 11 maggio 2001, n.359 , – si ricava dal nuovo modello IRAP – come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.19230 del 3 marzo 2009 . Con la medesima nota, sono state apportate modifiche sulle modalità di arrotondamento nell’ambito della determinazione dell’importo da versare, soprattutto in presenza di Unità Locali; allo scopo di rendere più agevole tale computo si invita a visionare gli esempi pratici allegati alla nota suddetta. Nella tabella seguente sono indicati i righi dai quali estrarre il volume di fatturato in base alle varie figure giuridiche.

Righi del modello IRAP da cui individuare il fatturato ai fini della determinazione del diritto annuale.

  1. Società di capitali Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+ Rigo IC5
  2. Banche ed altri sogg finanziari Quadro IC Sezione II: Rigo IC15 + Rigo IC18
  3. Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie Quadro IC- Sezione I: Rigo IC1 + Rigo IC5 + Rigo IC15 della Sezione II
  4. Imprese di assicurazione (per il calcolo del fatturato devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici, e precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 eII.4 del conto economico, come da Reg. Isvap 4 aprile 2008, n. 22) Quadro IC – Sezione III
  5. Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IQ – Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore
  6. Persone fisiche esercenti attività commerciali che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IQ –Sezione II: Rigo IQ13+Rigo IQ17
  7. Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IP – Sezione i: Rigo IP1 depurato dell’eventuale adeguamento agli studi di settore
  8. Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997) Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13+ Rigo IP17
  9. Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997) Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17 + Rigo IP 18
  10. Imprese in regime forfetario Quadro IP – Sezione III: Rigo IP41
  11. Società di persone in regime forfetario Quadro IP – Sezione III: Rigo IP47
  12. Società di persone esercenti attività agricola Quadro IP – Sezione IV: Rigo IP52

 

Trasferimento e trasformazione

In caso di trasferimento da una provincia ad un’altra o di trasformazione societaria si paga il diritto per la situazione esistente al 1° gennaio, pertanto se, per esempio, un’impresa si trasferisce da Latina a Roma a febbraio 2019 il tributo camerale per l’anno 2019 dovrà essere corrisposto alla Camera di Commercio di Latina, ovvero alla provincia ove essa è stata iscritta al 1° gennaio.

 

 

Contatti
Ufficio Diritto Annuale – Tel.0773 6721 digitare l’interno indicato dal dispositivo automatico
dirittoannuo@lt.camcom.it
dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it


Silvia Abussi
Tel.0773 672260 silvia.abussi@lt.camcom.it
Roberta Dell’Aquila
Tel.0773 672267 roberta.dellaquila@lt.camcom.it
Simona Marzelli
Tel.0773 672300 simona.marzelli@lt.camcom.it