Casi particolari

Casi particolari

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Rimborsi per diritto annuale

Il Decreto 11 maggio 2001 n.359 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza, è possibile fare istanza di rimborso alla competente camera di commercio, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati identificativi dell’impresa e degli importi richiesti, anche la dichiarazione con la quale si assicura che per il recupero del medesimo credito non si faccia uso dell’istituto della compensazione.

Errore nella compilazione del modello F24

Qualora si riscontri un errore nella compilazione del modello F24 è importante informare tempestivamente lUfficio Diritto Annuale, per definire la modalità migliore per effettuare la correzione, che potrà avvenire, a seconda del tipo di errore, direttamente dall’ufficio, oppure dall’intermediario della riscossione o ancora direttamente presso l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui sia stato indicato un anno di competenza errato può essere inoltrata all’Ufficio una semplice richiesta in carta semplice, compilando attentamente tutti i dati in essa richiesti, si precisa che la richiesta di cambio anno avrà effetti unicamente sul sistema informatico camerale e non anche sul cassetto fiscale del contribuente fornito dall’Agenzia delle Entrate

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Società con esercizio esercizio prolungato
(Circolare MAP N.555358 del 25 luglio 2003)

Ai sensi della circolare n.555358, al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, le società con esercizio prolungato dovranno versare un diritto annuale relativo all’anno di costituzione.

Dopo la chiusura del loro primo esercizio tali società provvederanno al pagamento della misura del diritto annuale competente; nel caso in specie tale versamento avverrà circa dopo un anno e mezzo dal primo versamento, avvenuto al momento dell’iscrizione.

Quindi alla scadenza del pagamento del diritto annuale, posta tra il momento dell’iscrizione e il momento del pagamento del primo saldo delle imposte, tali società saranno tenute a versare di nuovo lo stesso importo che hanno versato al momento dell’iscrizione, salvo il conguaglio che si renderà necessario in base al fatturato maturato.

Giova fare un esempio pratico:

“Una società si iscrive al registro delle imprese a settembre 2003 e decide di adottare un esercizio prolungato fino al dicembre 2004.
Al momento dell’iscrizione tale società sarà tenuta a versare il diritto annuale in relazione alla prima fascia di fatturato (cioè € 373) a norma dell’articolo 8, comma 4 del decreto 11 maggio 2001, n.359.
Alla scadenza del termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2004 tale società non ha ancora concluso il primo esercizio fiscale e non ha, quindi, alcuna base imponibile su cui determinare l’importo del diritto da versare.
Pertanto tale soggetto, entro il termine di pagamento del diritto, coincidente con il termine di pagamento delle imposte sui redditi, sarà tenuta a versare un importo pari a quello versato al momento dell’iscrizione, salvo il conguaglio, in sede di versamento del diritto annuale per l’anno 2005, degli eventuali maggiori importi dovuti in relazione alle fasce di fatturato.
A giugno 2005 tale società provvederà al versamento del diritto annuale per l’anno 2005, calcolato sul fatturato 2004.

Società con esercizio non coincidente con l’anno solare
(circolare MAP n. 553291/ del 4 Giugno 2003)

L’articolo 17 comma 1 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e s.m.i., ha disposto che le persone giuridiche devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

L’articolo 17 sopra citato stabilisce, inoltre, che i soggetti, i quali in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano approvato il bilancio nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, devono effettuare comunque il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Il comma 3 del citato articolo 17 prevede che il versamento della prima rata d’acconto d’imposta debba avvenire nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Alla luce di quanto sopra esposto le imprese con esercizio a cavallo d’anno dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell’esercizio.

Appare opportuno chiarire, infine, che vi è concordanza tra l’anno di riferimento del diritto annuale e l’anno di riferimento del primo acconto delle imposte, consentendo così alle imprese di versare il diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

Si ritiene opportuno proporre un esempio pratico:
Un’impresa che chiude l’esercizio il 30 settembre 2008, ed approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso esercizio, deve versare il saldo imposte per l’anno 2007 e il primo acconto dell’imposte per l’anno 2008 entro il 16 marzo 2009; tale impresa sarà, quindi, legittimata ad effettuare contemporaneamente il versamento del diritto annuale per l’anno 2008, commisurato al fatturato 2007, entro il termine sopra evidenziato.
E’ sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

START-UP innovative ed incubatori certificati

Le start up innovative sono società di capitali di diritto italiano, costituite anche in forma cooperativa, o società europea aventi sedi fiscale in Italia, che rispondono a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Hanno diritto all’esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da 2 a 4 anni (Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e s.m.i.) sempre che abbiano mantenuto i requisiti previsti dalla legge.

 

Soggetti che svolgono unicamente attività agricole

I soggetti agricoli che determinano il diritto camerale in base al “fatturato” dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati. (Risoluzione 93/E del 18 luglio 2017, modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017, i soggetti che svolgono attività agricole).

Diritto annuale 2009 per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti

Con legge n. 99 del 23 luglio 2009 all’art. 44 è previsto che per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, limitatamente al versamento del diritto annuale per l’anno 2009, il fatturato, relativo al periodo d’imposta 2008, di cui all’art. 1, comma1, lettera f) numero 4) del decreto 11 maggio 2001, n. 359 deve essere inteso al netto delle accise.

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compensare le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all’anno successivo.

Nel caso in cui tali imprese non si avvalgono di tale facoltà le stesse possono, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dello stesso decreto n. 359/2001, presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente Camera di Commercio, richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Contatti:
Silvia Abussi
Tel.0773 672260 – silvia.abussi@frlt.camcom.it
Roberta Dell’Aquila
Tel.0773 672267 – roberta.dellaquila@frlt.camcom.it
Simona Marzelli
Tel.0773 672300 – simona.marzelli@frlt.camcom.it
dirittoannuo@frlt.camcom.it
dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it