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Commercio all’ingrosso: trasferimento di competenze al Comune

Il Testo Unico del Commercio della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 6 novembre 2019, n.22, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Lazio n.90 del 7 novembre 2019, in vigore dal giorno successivo, all’art.106, comma 1, lett. c punto 3, ha modificato l’art. 67 della legge regionale n. 14/1999 e previsto l’inserimento della lettera “e bis” che attribuisce ai Comuni le funzioni concernenti “ i procedimenti semplificati per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento dei locali di vendita degli esercizi di commercio all’ingrosso e la relativa vigilanza, nonché il rilascio del parere per l’autorizzazione all’esercizio delle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari da parte della Regione”.

Direttiva n.13 – Commercio all’ingrosso (⇓)

Nuovi regimi amministrativi introdotti dal D.Lgs n.222/2016

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n.124”,  provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Il Decreto si compone di 6 articoli e di una allegata Tabella A, che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA Unica, Comunicazione, Autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.
I titoli abilitativi sono pertanto:

  • la segnalazione certificata di inizio attività SCIA

SCIA (art. 19 della legge n. 241/1990): l’attività può essere iniziata immediatamente;  entro  60 giorni   la PA effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività;  quando sia accertata la carenza di tali requisiti, la PA può vietare la prosecuzione dell’attività o chiedere all’interessato di conformare l’attività alla  normativa vigente;

SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge n.241/1990): quando per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello Unico del Comune,  il quale la trasmette immediatamente alle altre Amministrazioni interessate per i controlli di competenza. Se entro 60 giorni si accerta la carenza dei requisiti, la P.A. può vietare la prosecuzione dell’attività o chiedere all’interessato di conformare l’attività alla normativa vigente;

SCIA CONDIZIONATA (art. 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990): quando la SCIA è subordinata all’acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta l’istanza allo Sportello Unico contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all’interessato.

  •  l’autorizzazione espressa

Quando la tabella indica un autorizzazione, è necessario quindi un provvedimento espresso, salvi i casi in cui è previsto il silen
zio-assenso ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 241/1990.  Se per lo svolgimento dell’attività è necessario acquisire ulteriori atti
di assenso, si applicano le norme in tema di Conferenza di servizi (artt.14 e ss. Legge n.241/1990).  Entro 5 giorni è convocata
la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio è comunicato dallo Sportello Unico all’interessato.

  •  il silenzio-assenso
  • la comunicazione

Laddove nella tabella è previsto il regime della comunicazione, essa produce effetto dal momento della presentazione alla P.A.
interessata o allo Sportello Unico.

Il decreto si occupa, inoltre, all’articolo 4, della semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza. Al comma 2, dell’ articolo 4, viene disposto che “Per le attivita’ sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del Regio Decreto n.773/1931, ove l’allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest’ultima produce anche gli effetti dell’autorizzazione ai fini dello stesso Regio Decreto”.
Nell’ambito di tale semplificazione,  l’articolo 6, comma 1, del Decreto in commento provvede anche ad abrogare l’articolo 126 del R.D. 18 giugno 1931, n.773, nel quale, all’art.126   si stabiliva che non poteva esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza. Quindi, dal 11 dicembre 2016, non è quindi più necessario presentare la dichiarazione o comunicazione o SCIA al Comune per il commercio di cose antiche e usate.
In sede di conferenza unificata Governo, Regioni e Enti Locali del 4 maggio 2017 e del  6 luglio 2017 sono stati approvati i moduli standardizzati e unificati. Per quanto non approvato nelle citate conferenze viene stabilito  che si procederà al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati  con ulteriori  accordi.

Per quanto riguarda le attività di commercio all’ingrosso alimentare e non alimentare, autoriparazione (meccatronica, carrozzerie e gommisti), pulizia e facchinaggio, oggetto della standardizzazione della modulistica si forniscono le seguenti indicazioni operative, coma da direttiva del Conservatore.

Attività Regime amministrativo Ente Ricevente Trasmissione telematica  in CCIAA
AUTORIPARATORI (meccatronica-carrozzerie-gommisti) SCIA UNICA SUAP
– Allegata alla  Comunicazione Unica   trasmessa contestualmente al SUAP
oppure
– allegata alla Comunicazione Unica con la ricevuta di avvenuta consegna al SUAP in caso di invio non contestuale
COMMERCIO INGROSSO ALIMENTARE SCIA UNICA SUAP
– Allegata alla  Comunicazione Unica   trasmessa contestualmente al SUAP
oppure
– allegata alla Comunicazione Unica con la ricevuta di avvenuta consegna al SUAP in caso di invio non contestuale
COMMERCIO INGROSSO NON ALIMENTARE Comunicazione SUAP o direttamente alla Camera di Commercio
– Allegata alla  Comunicazione Unica   trasmessa contestualmente al SUAP
oppure
– allegata alla Comunicazione Unica con la ricevuta di avvenuta consegna al SUAP in caso di invio non contestuale
oppure
-allegata direttamente alla Comunicazione Unica
PULIZIA SCIA SUAP o direttamente alla Camera di Commercio
– Allegata alla  Comunicazione Unica   trasmessa contestualmente al SUAP
oppure
– allegata alla Comunicazione Unica con la ricevuta di avvenuta consegna al SUAP in caso di invio non contestuale
-allegata direttamente alla Comunicazione Unica
FACCHINAGGIO SCIA SUAP o direttamente alla Camera di Commercio
– Allegata alla  Comunicazione Unica   trasmessa contestualmente al SUAP
oppure
– allegata alla Comunicazione Unica con la ricevuta di avvenuta consegna al SUAP in caso di invio non contestuale
-allegata direttamente alla Comunicazione Unica

Proroga regolarizzazione attivita’ di meccatronica: scadenza termine 5 gennaio 2023

E’ stato prorogato al 5 gennaio 2023, con la Legge di Bilancio 2018 (art.1132, comma 1 bis), in vigore il 1° gennaio 2018,  il termine per la regolarizzazione alla sezione meccatronica, di cui alla legge n.122/92 modificata dalla legge n.224/12.

Obbligatorietà DEL PORTALE E DELLA COMUNICAZIONE UNICA 

Con determina dirigenziale n.315, del 25 luglio 2018 si è disposto che dal 3 settembre 2018 sarà obbligatorio:

  • l’utilizzo esclusivo del portale impresainungiorno.gov.it per i Comuni che hanno adottato la piattaforma SUAP del sistema camerale;
  • l’inoltro della SCIA esclusivamente contestuale alla Comunicazione Unica per le attività regolamentate (Ingrosso, Autoriparatori, Pulizia e Facchinaggio).

Det.n.315/2018 – Obbligatorietà del portale (⇓)

Novità in materia di “Contratto di Associazione in partecipazione”

Il D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n.183”, in vigore dal 25 giugno 2015, ha modificato la disciplina del contratto di associazione in partecipazione. Nello specifico è stato sostituito il secondo comma dell’art. 2549 c.c., stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.
In base alla nuova normativa, quindi, sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro. Di conseguenza il contratto di associazione in partecipazione non è più idoneo all’assolvimento del principio dell’immedesimazione nell’ambito delle attività regolamentate (impiantistica, autoriparatori, ecc).
La normativa ha, inoltre, disposto che i contratti già in essere, alla data di entrata in vigore del decreto, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Commercio all’ingrosso.-Nuove disposizioni

A seguito della Direttiva del Conservatore n.3, del 14 ottobre 2015, emanata con lo scopo di semplificare le procedure amministrative, per avviare un’attività di commercio all’ingrosso è richiesta la mera comunicazione, in sostituzione dell’istituto della SCIA, precedentemente applicato.
Inoltre, per la medesima attività, è stata disposta l’inapplicabilità della Tassa di Concessione Governativa.
Le nuove disposizioni si applicano dal 15 ottobre 2015.

 

Novità sulla tassa per concessioni governative applicata per le attività soggette a verifica da parte della Camera di Commercio

Con nota del 13 ottobre 2015, l’ Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia, in risposta ad un interpello formulato dalle Camere di Commercio della Lombardia, ha chiarito ulteriormente che non è dovuta la tassa di concessione governativa di €168,00 per la presentazione al Registro delle Imprese e/o al REA, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per le attività regolamentate, soggette a verifica da parte della Camera di Commercio, ribadendo i principi già espressi in risposta all’interpello della Confederazione Italiana degli esercenti commercianti Campania e all’interpello della Camera di Commercio di Vibo Valentia.
Pertanto, la Camera di Commercio di Latina non richiede più il pagamento della tassa di concessione governativa, a far data da venerdì 23 ottobre 2015, per le attività di: installazione di impianti di cui al DM n.37/2008; autoriparazione di cui alla Legge n.122/92; pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui alla Legge n.82/94; facchinaggio di cui alla Legge n.57/2001; agente e rappresentante di commercio di cui alla Legge n.204/85; agente di affari in mediazione di cui alla Legge n.39/89; spedizioniere di cui alla Legge n.1442/1941; mediatore marittimo di cui alla Legge n.478/1968.

LA MECCATRONICA

Dal 5 gennaio 2013 sono  entrate in vigore le modifiche normative recate dalla L. 224/2012 alle attività di meccanica/motoristica ed elettrauto. Vengono accorpate le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di”meccatronica”. La legge avrà le seguenti conseguenze:

AVVIO DI NUOVE IMPRESE

 – a partire dal 5 gennaio 2013 non sarà più possibile iscrivere un’impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto;

– conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la “meccatronica” ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività;

– i requisiti validi, alternativi tra loro,  sono i seguenti:

  • a) attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un’impresa abilitatata sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto;
  • b) frequenza di un corso regionale sia per l’attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un’impresa abilitatata sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto;
  • c) diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o diploma di operatore industrie meccaniche e dell’autoveicolo  o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aereonautica, fisica.

Con riguardo al requisito sub b) la legge prevede l’istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di “meccatronica” entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

IMPRESE GIA’ IN ATTIVITA’

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all’albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

  • quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di “meccatronica”;
  • quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di “elettrauto”,  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
  • quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di meccanica/motoristica,  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
  • possono comunque continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Abolito l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per l’autoriparazione

Il decreto legge n.5/2012 convertito con la legge n.35/2012 (art.39) ha  soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di autoriparazione e quindi l’obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall’ASL, previsto dalla legge n.122/92 all’art. 7 comma 1 lett. c).

Con la circolare n.3659/2013 del MSE agevolata la trasformazione in officine di meccatronica

Con la circolare n.3659 dell’11 marzo il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito un’interpretazione della legge 224/12, entrata in vigore il 5 gennaio scorso, che agevola la trasformazione delle attuali autofficine di meccanica/motoristica e di elettrauto in officine di meccatronica. L’obiettivo della circolare è duplice: non causare interruzioni di attività alle officine dei due settori; consentire in via transitoria la nascita di nuove imprese, abilitate secondo le regole precedenti (vedasi direttiva del Conservatore n.4/2013 – circolare 3659/2013).