Attività di acconciatore

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La materia è regolata dalla L. 174, del 17 agosto 2005 (in vigore dal 17 settembre 2005).
L’art. 2 della legge 174/2005 definisce l’acconciatore come colui che esegue “ tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare e, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché i l taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”.
La Regione Lazio ha definito con deliberazione della Giunta regionale n. 868 del 9/11/2007, gli standards di qualifica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) nonché i percorsi di riqualificazione per coloro che hanno maturato l’esperienza lavorativa come barbieri ai sensi dell’art. 6, comma 5, lettera b, e comma 6.
Successivamente con determinazione della Regione Lazio n. D0273 del 1° febbraio 2010 del Direttore della Direzione Regionale Formazione Professionale, sono stati approvati i corsi di formazione teorica previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b della 174/05 nonché i contenuti dell’esame tecnico-pratico. La determinazione è stata pubblicata sul BURL del 6 marzo 2010.
Quindi dal 6 marzo 2010 la legge 174/05, completa la disciplina di tutti i percorsi formativi previsti dall’art. 3.

Nomina del responsabile tecnico
Al comma 5 dell’art. 3, della legge 174/05 viene introdotta la figura del responsabile tecnico.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, che potrà essere la persona del titolare, un socio partecipante, un collaboratore familiare o un dipendente (collaboratore o dipendente possono essere responsabili tecnici solo per le imprese iscritte al Registro delle Imprese).
Per l’iscrizione all’Albo artigiani occorre che il responsabile tecnico sia il titolare o un socio.
Nel caso di società, sarà possibile esercitare l’attività anche nel caso un solo socio sia in possesso dell’abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore ( art. 3, comma 5bis, L.174/05).
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 10 agosto 2011, prot. 0153578, prevede che la nomina del responsabile tecnico preposto alla singola localizzazione d’impresa esercente l’attività di acconciatore, pervenuta al REA tramite il SUAP, deve risultare nella visura camerale e quindi essere certificabile.

La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
A decorrere dal 31 luglio 2010, a seguito della riformulazione dell’art. 19 della legge 241/90, per effetto del disposto di cui all’art. 49, comma 4bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del DL 31 maggio 2010, n. 78, la “dichiarazione di inizio attività – DIA prevista dal comma 2, art.10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.40” è stata sostituita dalla SCIA”.

Riconoscimento di qualifica
Con il decreto legislativo 147/2012 che ha abrogato l’art. 2 della L. 161/63 e in base ai chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare esplicativa n. 3656 del 12 settembre 2012, sono i Comuni, che in sede di avvio dell’attività, effettuano i controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’acconciatore.

Inizio attività
Per denunciare l’inizio dell’attività, occorre inviare apposita pratica telematica tramite Comunica, contestualmente o successivamente alla presentazione della SCIA al Comune. In quest’ultimo caso, è opportuno inserire la SCIA e la ricevuta di presentazione, tra gli allegati della pratica telematica Comunica.
Si suggerisce, inoltre, di allegare alla pratica Comunica:
– attestato di qualificazione rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Regione;
– attestato di specializzazione rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Regione;
– c2 storico rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro nel caso di sia svolta l’esperienza lavorativa;
– attestato rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Regione al termine del percorso lavorativo.
I titoli per l’esercizio dell’attività professionale di acconciatore (attestati e diplomi) devono essere rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti (comma 4, art. 3, della legge 174/05).
Prima di procedere all’invio della SCIA al Comune è necessario verificare il possesso dei requisiti tecnici professionali in capo al titolare d’impresa ovvero in capo al responsabile tecnico secondo le indicazioni alternative.

Contatti
Carla Drusin – Tel.0773 672235 carla.drusin@frlt.camcom.it

Legge 17 agosto 2005, n.174 (⇓)