Attenzione alle comunicazioni ingannevoli

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PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTEI Decreti legislativi n.145/2007 e n.146/2007 dettano norme volte a tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sul piano della concorrenza sleale, nonché i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette poste in essere da imprese. In particolare, il D.Lgs.n.145/2007, sulla pubblicità ingannevole e comparativa, si applica esclusivamente ai rapporti tra professionisti, mentre il D.Lgs.n.146/2007, relativo alle pratiche commerciali, rientra nell’ambito delle disposizioni emanate dal legislatore a protezione del consumatore, introducendo, all’interno del Codice del Consumo (D.Lgs.n.206/2005, artt.18-27) una normativa generale sulle “pratiche commerciali scorrette”.TUTELA DEL PROFESSIONISTA CONTRO LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E GLI ABUSI DELLA PUBBLICITA’ COMPARATIVA(D.Lgs.n.145/2007)Per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio che, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, viene diffuso allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.LA PUBBLICITA’ DEVE ESSERE PALESE, VERITIERA E CORRETTA.Conseguentemente E’ VIETATA QUALSIASI FORMA DI PUBBLICITA’ INGANNEVOLE, intendendo per tale quella che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo sia idonea a ledere un concorrente.

Per stabilire se una pubblicità è ingannevole o meno, occorre considerarne tutti gli elementi, avuto riguardo in particolare ai riferimenti che il messaggio pubblicitario contiene rispetto:

  • alle caratteristiche dei beni e dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni e sui servizi;
  • al prezzo o al modo in cui questo è calcolato e alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;
  • alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.

Il D.lgs.n.145/2007 si occupa inoltre della PUBBLICITA’ COMPARATIVA, quella, cioè, che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente ovvero beni o servizi offerti da un concorrente. La pubblicità comparativa è lecita, purchè ricorrano le condizioni di cui all’art.4, del decreto medesimo.

TUTELA DEL CONSUMATORE CONTRO LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
(artt.nn.18-27, del D.Lgs.n.206/05, come modificati dal D.Lgs.n.146/07)

Gli artt. 18-27 del D.Lgs.n.206/05 vietano le pratiche commerciali scorrette poste in essere da professionisti nei confronti dei consumatori. Per pratiche commerciali scorrette si intendono quelle che risultano contemporaneamente:

  • contrarie alla diligenza professionale che i consumatori possono ragionevolmente attendersi da un professionista, secondo i principi generali di correttezza e buona fede vigenti nel settore di attività di quest’ultimo
  • false o, comunque, idonee ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

All’interno della categoria della pratiche commerciali scorrette, il legislatore distingue fra le pratiche cosiddette “ingannevoli”, recanti informazioni non veritiere o, comunque, tali da indurre in errore il consumatore medio e le pratiche cosiddette “aggressive”, in quanto idonee, attraverso il ricorso a molestie o forme di coercizione fisica ovvero psicologica, a limitare considerevolmente la libertà di scelta e di autodeterminazione del consumatore.

Lo stesso legislatore elenca poi una serie di pratiche commerciali da considerarsi oggettivamente ingannevoli o aggressive e pertanto sempre vietate dalla legge.

RIMEDI ESPERIBILI
(art.8, D.Lgs.n.145/07 e art.27, D.Lgs.n.206/05 )

L’organismo che esercita l’attività di vigilanza in materia è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) cui competono poteri di sospensione e di inibizione dei comportamenti illeciti ai sensi della normativa fin qui richiamata, nonché poteri di carattere sanzionatorio.

L’Autorità può agire d’ufficio ovvero su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse.

I ricorsi avverso la decisioni adottate dall’Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale (art.2598, cod.civ.), nonché in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’auore (L.n.633/1941) e del marchio di impresa (D.Lgs.n.30/2005), nonché delle denominazioni di origine controllate e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Con l’entrata in vigore del D.L.n.1/2012, convertito in L.n.27/2012, la tutela prevista dal Codice del Consumo contro le pratiche commerciali scorrette a favore dei consumatori persone fisiche è stata estesa anche alle “microimprese”, intendendo per tali quelle entità, società o associazioni che a prescindere dalla forma giuridica esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale in bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Tali soggetti dunque godono di una doppia tutela: quella predisposta dal titolo terzo del codice del consumo contro le pratiche commerciali scorrette e quella prevista dal D.Lgs.n.145/2007 contro la pubblicità ingannevole e gli abusi della pubblicità comparativa.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha messo a disposizione il numero verde 800.166.661 per i consumatori e le microimprese che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette.

Per maggiori informazioni sull’attività dell’Antitrust: www.agcm.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– D.Lgs. 6 settembre 2005, n.205 – Codice del consumo
– D.Lgs. 2 agosto 2007, n.145 – Pubblicità ingannevole
– D.Lgs. 2 agosto 2007, n.146 – Pratiche commerciali
– Delibera AGCM 15 novembre 2007, n. 17589 – Pratiche commerciali scorrette: regolamento sulle procedure istruttorie
– Delibera AGCM 15 novembre 2007, n. 17590 – Pubblicità ingannevole e comparativa: regolamento sulle procedure istruttorie

Vademecum anti-inganni dell’Antitrust contro le indebite richieste di pagamento alle aziende.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  – AGCM ha messo a disposizione delle imprese un piccolo ma preziosissimo Vademecum dal titolo “IO NON CI CASCO! Bollettini e moduli ingannevoli. Vademecum anti-inganni dell’Autorità Antitrust contro le indebite richieste di pagamento alle aziende”.
Questo vademecum è stato concepito come uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché esse siano adeguatamente informate e dunque in grado proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni, attraverso l’invio di bollettini e richieste di pagamento ingannevoli.
Diversi soggetti offrono in cambio di denaro iscrizioni in banche dati, registri, albi e ruoli, come ad esempio: “Elenco ditte commercio – industria – artigianato”, “Repertorio Nazionale Registro Ditte Artigiane, Commerciali, Agricole e Industriali” e “Elenco ditte italiane operanti in Europa”.
Tali richieste non hanno nulla a che vedere con l’attività o con l’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, né con il pagamento obbligatorio del diritto annuale, che da anni non si effettua più tramite bollettino postale, ma esclusivamente attraverso il modello F24.
Anche eventuali richieste di pagamento con riferimento a marchi di impresa già registrati non hanno alcuna attinenza con l’attività svolta dall’Ente camerale. Si ricorda infatti che i marchi depositati presso le Camere di commercio o direttamente presso l´UIBM possono essere rinnovati entro 10 anni dalla data del deposito.

Vademecum (⇓)