Antimafia

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Il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218//2012, ha esteso i soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.
In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia.
Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello Mediatori e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere il modello intercalare antimafia
Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello ARC/MEDIATORI/MEDIATORI MARITTIMI/SPEDIZIONIERI e devono essere identificate con lo stesso codice documento.