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Incompatibilità Agente d’affari in mediazione immobiliare.-Requisiti per il Procacciatore d’affari nel settore immobiliare.

Con direttiva n.4, del 23 marzo 2021 il Conservatore del Registro delle Imprese ha disposto le seguenti compatibilità ed incompatibilità, con l’attività di agente d’affari in mediazione settore immobiliare

ATTIVITA’ incompatibile compatibile
Costruzione di edifici-immobili X
Amministratore di condomini X
Gestione di beni immobili in c/proprio e similari X
Servizi strumentali agli immobili: tipo servizi di pulizia, servizio di cambio biancheria, ecc X
Gestione di strutture ricettive  extralberghiere: affittacamere (Guest house), case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residenze di campagna (country house), ostelli (Hostel) X
Agenzia d’affari di disbrigo pratiche, visuristi X
Servizi di consulenza perizie e valutazioni immobiliari- servizi di promozione immobiliare X
Consulenti assicurativi- Produttore d’affari assicurativi –agente assicurativi- sub agenti assicurativi X
Consulente finanziario sui mutui, collaboratore in mediazione creditizia, agente in attività finanziaria X
Agente e rappresentante di commercio

X

I procacciatori d’affari nel settore immobiliare devono possedere, per l’iscrizione nel registro delle imprese/REA i requisiti previsti dalla Legge n.39/1989; inoltre, l’avvio dell’attività dovrà essere corredata dalla relativa SCIA (modello ministeriale previsto dal D.M. 26 ottobre 2011, in attuazione dell’art. 80 del D.Lgs n.59/2010) ai fini dell’autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali, con allegata l’apposita lettera di incarico.
Si è inoltre provveduto a confermare quanto disposto nella direttiva n.5 del 2015 relativamente alla funzione di preposto (titolare o legale rappresentante) che possa essere svolta in un’altra localizzazione (una sola), ubicata nel territorio regionale, a condizione che:

  • l’altra localizzazione sia ubicata nell’ambito del territorio provinciale ove è già esercitata l’attività di “intermediazione commerciale e di affari” o di “agente e rappresentante di commercio”;
  • qualora l’altra localizzazione sia ubicata in provincia diversa, rispetto a dove già è esercitata l’attività in questione, ma comunque nell’ambito del territorio della Regione Lazio, l’attività può essere esercitata purché a giorni alterni;

che tale tolleranza consentita dalle condizioni reali venga autocertificata con una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 e annotata nel Mad.

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Novità sulla tassa per concessioni governative applicata per le attività soggette a verifica da parte della Camera di Commercio

Con nota del 13 ottobre 2015, l’ Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia, in risposta ad un interpello formulato dalle Camere di Commercio della Lombardia, ha chiarito ulteriormente che non è dovuta la tassa di concessione governativa di €168,00 per la presentazione al Registro delle Imprese e/o al REA, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per le attività regolamentate, soggette a verifica da parte della Camera di Commercio, ribadendo i principi già espressi in risposta all’interpello della Confederazione Italiana degli esercenti commercianti Campania e all’interpello della Camera di Commercio di Vibo Valentia.
Pertanto, la Camera di Commercio di Latina non richiede più il pagamento della tassa di concessione governativa, a far data da venerdì 23 ottobre 2015, per le attività di: installazione di impianti di cui al DM n.37/2008; autoriparazione di cui alla Legge n.122/92; pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui alla Legge n.82/94; facchinaggio di cui alla Legge n.57/2001; agente e rappresentante di commercio di cui alla Legge n.204/85; agente di affari in mediazione di cui alla Legge n.39/89; spedizioniere.

 

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Dal 1° luglio 2020 i pagamenti di somme dovute alla Camera di Commercio Frosinone Latina,  relativamente all’imposta di bollo e diritti di segreteria, non possono più essere eseguiti con bollettino di conto corrente postale ma esclusivamente in contanti  direttamente agli sportelli, o utilizzando  il sistema PagoPA (in attuazione dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012), attraverso un “avviso di pagamento” (mod.3)  predisposto dalla Camera di Commercio su apposita richiesta dell’utente, da inviare ad uno dei seguenti indirizzi mail:

rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it

nicola.capomaccio@frlt.camcom.it

L’avviso di pagamento verrà inviato via e-mail all’utente e potrà successivamente essere pagato attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita Sisal, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali.

 

Orario di apertura al pubblico dell’ufficio di Latina (martedì e venerdì dalle ore 8:50 – 12:20, mercoledì dalle 8:50 – 12:20 e dalle 15:45 – 16:45).
Sportello camerale di Gaeta presso il Palazzo comunale in Piazza XIX maggio (lunedì e giovedì ore 8:50 – 12:20 e lunedì 15:45 – 16:45).

 

Contatti
Comito Anna Maria – Tel. 0773 672228 annamaria.comito@frlt.camcom.it

Capomaccio Nicola – Tel. 0773 672229 nicola.capomaccio@frlt.camcom.it
Di Iorio Rosmunda – Tel.0773 672225 rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it